Circolare Ministeriale supplenze a.s. 2025-’25 e 150 preferenze
Il MIM ha pubblicato oggi, 25 luglio 2024, la circolare ministeriale riguardante le supplenze per il prossimo anno scolastico e l’indicazione delle 150 preferenze, che si potranno esprimere da domani, 26 luglio 2024, fino alle ore 14.00 del 07 agosto 2024.
La circolare ricalca a grandi linee quelle degli scorsi anni, con alcune novità.
A questo link è possibile scaricare il testo della circolare.
Vediamone a grandi linee i contenuti.
Nomine da GPS I fascia sostegno finalizzate al ruolo
Si compila l’apposita sezione della piattaforma. La nomina avviene nella stessa provincia nella quale si risulta iscritti nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno. La mancata assegnazione dell’incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, se si compila l’apposita sezione dell’istanza.
Non hanno titolo a partecipare alla procedura gli aspiranti inclusi con riserva in I fascia GPS in quanto in attesa del riconoscimento/conseguimento del titolo di specializzazione.
Mini call veloce GPS I fascia sostegno
Se residuano posti da assegnare dopo le nomine effettuate dalla GPS sostegno della provincia di riferimento sarà attivata una call-veloce aperta ai docenti inseriti a pieno titolo in prima fascia e elenchi aggiuntivi di altre province. Si può fare domanda di assunzione per una o più province di un’altra regione.
Attenzione! Coloro che non ottengono una nomina nella loro provincia in quanto hanno omesso delle preferenze per posti che erano disponibili non saranno ammessi alla mini call veloce.
I posti disponibili per la call veloce sostegno saranno pubblicati sui siti istituzionali degli Uffici Scolastici territoriali.
Posti a tempo determinato assegnati con la procedura informatizzata
Verranno assegnate le supplenze annuali su posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre da assegnare con termine al 31 agosto e le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre con contratto al 30 giugno
Posti assegnati con nomina da graduatoria d’istituto
Verranno assegnate le supplenze temporanee con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Interpello
L’interpello è tra le più importanti novità di quest’anno poiché prende il posto della MAD: in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, infatti, si può conferire la supplenza attraverso la procedura dell’interpello. Il dirigente scolastico pubblica sul sito dell’istituzione scolastica un avviso finalizzato al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio,.con tutte le informazioni sulla supplenza, le modalità e i termini per rispondere alla convocazione. Questo avviso verrà inviato anche agli uffici scolastici provinciali, che dovranno organizzare sul loro sito istituzionale una sezione apposita per gli interpelli, rendendo più comodo il controllo per tutti gli interessati.
Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, il relativo avviso conterrà i seguenti elementi essenziali:
- indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell’orario complessivo settimanale e della sede di servizio;
- indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;
- modalità e termini di presentazione istanze;
- modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 24 ore dall’accettazione;
richiamo alle sanzioni di cui all’art. 14 dell’Ordinanza ministeriale; - informativa sul trattamento dei dati personali.
Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica.
Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato.
Per quanto riguarda gli spezzoni di sei ore o inferiori, saranno assegnati prioritariamente ai docenti titolari della scuola in possesso dell’abilitazione, successivamente ai supplenti con diritto al completamento orario, ai docenti a tempo indeterminato con orario completo e infine ai supplenti con orario completo ma sempre abilitati. Se all’interno della propria scuola non ci sono docenti abilitati e disponibili, le scuole convocheranno dalle graduatorie di istituto.
Docenti di ruolo accesso all’art. 47* del CCNL
È previsto che i docenti di ruolo ne possano usufruire per accedere alla procedura di assunzioni da GPS 1 fascia e anche per l’accesso agli altri incarichi di supplenza. Tuttavia, come stabilito dall’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 138 del 2023, il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato.
*Art. 47: accesso a rapporto di lavoro a tempo determinato su diverso ordine o grado di materia o per altra classe di concorso.
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Scuola primaria
I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time devono essere integrati con le ore di programmazione: da 1 a 11 ore si aggiunge un’ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore. Questo criterio vale anche per posti e spezzoni di educazione motoria nella scuola primaria.
Inglese
Nella scuola primaria, le ore di inglese da assegnare da graduatorie di istituto richiedono i possesso di idoneità all’insegnamento della lingua inglese.
Metodi differenziati
Per gli incarichi nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica.
Educazione motoria
Per l’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, si attinge alla I fascia GPS e, in caso di esaurimento, dalle classi di concorso A-48 e A-49.
Personale educativo dei convitti
In caso di incapienza o esaurimento delle GAE e delle GPS del personale educativo e delle graduatorie delle singole istituzioni educative, tutte le disponibilità sono assegnate contestualmente in base alle GAE e alle GPS della provincia, consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.
Priorità di scelta della sede
Spetta, nell’ordine, ai beneficiari degli articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della legge 104/92. Nello specifico:
- articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/1950);
- articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);
- articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili);
- articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).
Per il personale che assiste parenti con disabilità grave, il beneficio risulta applicabile per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore.
Si ricorda che la precedenza di cui alla legge 104/92 viene applicata solamente rispetto agli aspiranti individuati nello stesso turno di nomina per lo stesso insegnamento, graduatoria e fascia. Ai sensi del DL 105/22 non sussiste il requisito del referente unico per beneficiare della priorità.
Richiesta del part time
È prevista la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale nei limiti stabiliti dall’articolo 73 del D.L. 112/08, convertito in legge 133/08 (limite del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno .Per la scuola secondaria il calcolo è fatto sulla singola classe di concorso.)
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
