Caratteristiche e compiti delle RSU nella Scuola
La formazione, i compiti e la definizione delle RSU vengono esplicati con l’Accordo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo comparto elettorale del 7 agosto 1998.
La RSU, essendo un “organismo sindacale collegiale”, rappresenta un interlocutore e un interprete delle istanze dei lavoratori sul posto di lavoro. I ruoli delle RSU e delle organizzazioni sindacali sono diversi ma complementari e a volte possono coincidere.
La RSU svolge i compiti di contrattazione decentrata di sede con la controparte pubblica, ovvero la dirigenza (nel nostro ambito la dirigenza scolastica). Svolge quindi una stretta attività di relazione con i tutti i lavoratori, che rappresenta indistintamente, attraverso la consultazione e l’informazione. L’organismo sindacale invece, assolve oltre a tali compiti anche quelli propri, ben più ampi ed esclusivi della sua natura.
Specifichiamo cosa distingue la Delega al Sindacato dall’Elezione dei Rappresentanti nella Rsu.
La Delega sindacale (ovvero l’iscrizione al sindacato) rappresenta un “rapporto fiduciario tra il lavoratore e l’Organizzazione Sindacale” alla quale decide liberamente di aderire, poiché ne condivide i contenuti e le pratiche, al fine della sua ampia rappresentanza e tutela. Il Delegato Sindacale, quindi, rappresenta l’Organizzazione Sindacale nel suo complesso, ne condivide sostanzialmente e in modo inequivocabile i contenuti, il progetto e la prassi. Il voto elettivo per le RSU rappresenta invece una delega alla rappresentanza collettiva volta a una partecipazione di tutti i lavoratori, attraverso i membri eletti, alle questioni inerenti il proprio posto di lavoro.
I compiti fondamentali del Rappresentante Sindacale Unitario sono quelli di rappresentare le esigenze dei lavoratori, tutelandone i diritti, controllando l’applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi passare, eventualmente, la tutela al sindacato ed ai legali.
Vogliamo nuovamente ribadire che la RSU non rappresenta solo i propri iscritti al sindacato, ma tutti i lavoratori presenti, nel caso di nostro interesse, della scuola, indistintamente se iscritti o meno. Il numero dei componenti eletti varia in funzione del numero dei dipendenti occupati nella amministrazione in cui è sede la RSU (nel nostro caso l’istituto scolastico). Il numero dei seggi è ripartito con un criterio proporzionale ai voti ottenuti dalle singole liste concorrenti e quindi ai voti di preferenza espressi per i candidati. Essi restano in carica per un periodo di tre anni, allo scadere dei quali, essendo esclusa la proroga, si procede al loro rinnovo con nuove elezioni. La loro autonomia è tutelata e pertanto l’Amministrazione non è tenuta né può intervenire o esprimere pareri circa le modalità e l’attività interne e le decisioni assunte dalle RSU, trattandosi di atti sindacali di stretta pertinenza della stessa nel suo complesso.
Nell’ambito della sua attività e della contrattazione le RSU, unitamente alle Organizzazioni Sindacali di categoria, esercitano i poteri e le competenze contrattuali e sono complessivamente riconosciuti e garantiti i diritti, le libertà sindacali e le tutele previste dalla legge e dalle norme. Sono riconosciuti alle RSU i diritti di affissione e di uso dei locali, nonché il diritto di indire l’assemblea dei lavoratori. I compiti assegnati alle RSU sono di partecipazione alla Contrattazione Collettiva Integrativa. La stessa avviene con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e firmatarie del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), e dell’Amministrazione.
L’oggetto della contrattazione e le materie regolamentabili attraverso la contrattazione a livello periferico sono le seguenti:
- applicazione e gestione in sede locale della disciplina che regola i sistemi di incentivazione del personale;
- applicazione e gestione dei criteri generali delle metodologie di valutazione definiti in sede di contratto di ente;
- applicazione e gestione dei criteri di ripartizione del Fondo unico per i trattamenti accessori;
- criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all’igiene, all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
- articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro.
Le decisioni sono assunte a maggioranza e la posizione del singolo ha rilevanza solo al suo interno, ma non all’esterno. La RSU opera appunto come soggetto unitario ed esprime quindi una posizione unica.
