Ferie non godute docenti precari: diritto all’indennità

Con l’Ordinanza n. 16715/2024, la Corte di Cassazione pone fine a una prassi illegittima, purtroppo avvallata anche da pareri favorevoli della Ragioneria di Stato e da sentenze di diverse Corti d’Appello, e gravemente lesiva dei diritti dei docenti precari, cioè quella di considerare i periodi di sospensione delle lezioni, vacanze natalizie, pasquali e il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il termine della nomina di supplenza, come periodi di ferie godute e, in quanto tali, non soggette a diritto di indennità.
Vediamo meglio il contenuto dell’ordinanza della Cassazione.
Innanzitutto chiarisce che, durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività funzionali all’insegnamento: è quindi possibile richiamarlo in qualsiasi momento nei locali della scuola (ovviamente per causa motivata ed eccezionale, rispetto al Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio docenti, aggiungiamo noi), ed è tenuto ad adempiere agli obblighi funzionali all’insegnamento, come la progettazione, la ricerca, la documentazione e la preparazione delle riunioni finali degli scrutini. A tal fine, non è necessario che l’insegnante si rechi a scuola, godendo di un certo grado di autonomia, anche in termini di gestione del tempo, per svolgere le attività funzionali all’insegnamento durante questo periodo.
In secondo luogo, afferma che il datore di lavoro, in questo caso il Dirigente scolastico, ha l’obbligo di avvisare, in maniera accurata e tempestiva, l’insegnante dell’esistenza di ferie non godute e di specificare che l’insegnante deve presentare una richiesta di ferie per evitare di perdere il relativo diritto.
Il docente che non presenta la richiesta di ferie perderà il diritto a fruirne, ma conserverà il diritto all’indennità sostitutiva, a condizione che il Dirigente Scolastico non lo abbia formalmente invitato a fruirne e non l’abbia debitamente avvisato che la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che tali ferie andranno perdute alla cessazione del rapporto di lavoro.
Questa comunicazione non può essere generica ma indirizzata allo specifico docente.
Tale diritto si prescrive in 10 anni. Per usufruirne gli interessati devono inviare una lettera raccomandata o una PEC interruttiva della prescrizione al Ministero.
Si tratta di cifre che possono raggiungere anche i 1.000 euro per ogni anno di indennità non corrisposta.
Invitiamo quindi tutti gli iscritti, e coloro che volessero iscriversi, che negli ultimi 10 anni si siano trovati in questa situazione e avessero necessità di ulteriori chiarimenti, ai fini del conteggio dell’indennità dovuta, della documentazione necessaria e della relativa tutela legale, a contattare i nostri uffici.
A questo link è possibile scaricare il testo dell’Ordinanza.
A questo link il modulo da indirizzare al Ministero per l’interruzione dei termini di prescrizione e la richiesta di rimborso.