Per il personale precario è tempo di NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego)

Con la fine dell’anno scolastico 2023/2024, arriva il momento, per moltissimi insegnanti precari, di presentare la domanda di indennità di disoccupazione.
L’indennità spetta a chi perde in modo involontario il posto di lavoro ed è riconosciuta a chi viene licenziato o a chi scade il contratto a termine.
Nella pubblica amministrazione, quindi nel caso degli insegnanti, è riconosciuta solo a coloro che hanno un contratto a tempo determinato, mentre non spetta per coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato, anche se vengono licenziati.
L’indennità viene riconosciuta, a domanda:
• in seguito a licenziamento da contratto a tempo determinato;
• per scadenza contratto a termine;
• per dimissioni volontarie per giusta causa;
• per neo mamme e neo papà che presentano le dimissioni da contratto a tempo determinato, nel periodo tutelato dal licenziamento.

L’unico requisito che nel 2024 è richiesto è aver maturato almeno 13 settimane di contributi nel quadriennio precedente la presentazione della domanda. A dare quindi diritto all’indennità di disoccupazione potrebbe essere anche una supplenza breve, a patto di aver maturato i contributi richiesti nel corso dei 48 mesi precedenti.

La domanda può essere presentata solo dopo la scadenza del contratto a termine e solo in modalità telematica. Se si possiedono le credenziali di accesso al sito Inps si può procedere alla presentazione dell’istanza anche in autonomia.

Bisogna fare attenzione alla tempistica della domanda: se trascorrono più di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro il diritto alla Naspi decade. Si può presentare domanda anche il giorno dopo la scadenza del contratto (ma in questo caso la decorrenza dell’indennità parte solo dall’ottavo giorno di disoccupazione, dopo che è trascorso il periodo di carenza – ovvero i primi sette giorni da disoccupato non coperti da indennità).

Se la domanda è presentata dopo l’ottavo giorno, invece, l’indennità spetta a partire dal giorno successivo a quello di trasmissione dell’istanza.

Non basta però la scadenza del contratto a tempo determinato con la scuola a dare diritto all’indennità ma è necessario essere disoccupati. Se il precario della scuola ha anche altri lavori e altri contratti la Naspi potrebbe non essere riconosciuta.

La durata della Naspi è pari alla metà dei contributi versati nell’ultimo quadriennio (ma solo per periodi che non hanno già dato luogo a Naspi). Se un lavoratore precario della scuola, quindi, deve prendere la Naspi per il periodo interamente lavorato dal 1° settembre 2023 al 30 giugno 2024, avrà diritto a 5 mesi di indennità di disoccupazione, se il precario, invece, ha lavorato solo per 6 mesi, avrà diritto a 3 mesi di Naspi.

Anche l’importo della Naspi varia da persona a persona perché dipende dalla retribuzione media del periodo lavorato che dà diritto alla Naspi (si prende in considerazione sempre l’ultimo quadriennio).

Se le retribuzioni medie in questione hanno un importo pari o inferiore a 1.425,21 euro spetta, di tale importo, il 75%. Se è superiore, invece, spetta il 75% di 1.425,21 euro a cui si aggiunge si aggiunge il 25% della differenza della media ottenuta e 1.425,21 euro. In ogni caso l’importo mensile non può superare i 1.550,42 euro mensili.

La Naspi per i primi 5 mesi è pagata con importo pieno, a partire dal sesto mese, invece, la somma è ridotta del 3% per ogni mese di fruizione. Per chi al momento della presentazione della domanda ha compiuto i 55 anni di età, però, il meccanismo di riduzione scatta solo a partire dall’ottavo mese.

Una volta presentata la domanda di Naspi e una volta accolta l’istanza dall’Inps, il disoccupato ha la possibilità di presentare anche domanda di anticipo Naspi. In questo modo l’importo complessivo dell’intera indennità di disoccupazione spettante è liquidato in un’unica soluzione (su cui si opera la trattenuta Irpef).

Per poter richiedere l’anticipo dell’indennità di disoccupazione è necessario essere in una delle seguenti condizioni:
• avviare un’attività autonomo o un’impresa individuale con apertura della Partita Iva;
• sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa;
• rafforzare l’attività autonoma già avviata e già in essere durante il rapporto di lavoro che dà diritto alla Naspi.
Per chi presenta domanda di anticipo vi è divieto assoluto di accettare nuovo lavoro da dipendente per tutta la durata dell’anticipo (ovvero per la durata originaria della Naspi) pena la restituzione dell’intera Naspi anticipata. La sentenza numero 90 del 20 maggio 2024 della Corte Costituzionale, però, ha stabilito che la restituzione della Naspi anticipata è solo parziale (e non di tutto l’anticipo) nel caso che non si possa continuare l’attività autonoma per cause che non sono imputabili al lavoratore. In questo caso si dovrà restituire solo la parte di anticipo che riguarda la durata del nuovo rapporto di lavoro da dipendente (proporzionale alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall’indennità).